DDL 1625/25 “Gasparri”, ovvero la servitù del pensiero

Alcuni ex compagni (già qua partiamo male) di scuola di Maurizio Gasparri, dicono che egli in canto fosse una “chiavica”. Non meglio era la matematica e nemmeno l’italiano, specie sui pronomi aveva una naturale ed indefessa inclinazione al “Voi” che mal si attagliava in classe.

Tuttavia Egli non demorse ed in tarda età divenne un eccellente disegnatore di leggi.

Alcune voci dicono che i francesi siano molto interessati ai lavori del “Gaspardo”, tanto che l’ultimo suo disegno potrebbe trovare posto addirittura al Louvre a fianco della Monna Lisa. Quindi avremmo una “Monna” ed un “mona“.

DISEGNO DELLA PREMESSA

Non è farina del mio sacco anche perchè preferirei piuttosto mettere la testa nel sacco, comunque, a parte l’istintivo ribrezzo, ecco il testo che il “Gran Gaspardo” ha elaborato:

ONOREVOLI SENATORI.– L’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance– IHRA) è un’organizzazione intergovernativa, fondata nel 1998 e composta da 35 Stati membri, tra i quali l’Italia, 10 Stati osservatori e 7 sostenitori internazionali permanenti, che ha come scopo quello di rafforzare, far progredire e promuovere l’educazione, la memoria e la ricerca sull’Olocausto in tutto il mondo.
Nella riunione svoltasi a Bucarest il 26 maggio 2016 l’IHRA ha approvato una definizione operativa di antisemitismo, la cui
adozione da parte degli Stati membri dell’Unione europea è stata espressamente raccomandata nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 1° giugno 2017, che, tra le altre cose, invita:– gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell’Unione europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall’IHRA al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggior efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, incoraggiando gli Stati membri a seguire l’esempio di Paesi come Regno Unito e Austria (articolo 2);– i membri dei Parlamenti nazionali e regionali e gli esponenti politici a condannare sistematicamente e pubblicamente le affermazioni antisemite e a confutarle con argomentazioni di segno opposto, nonché a istituire gruppi parlamentari interpartitici
contro l’antisemitismo per intensificare la lotta trasversalmente all’intero spettro politico (articolo 6).
Il 6 dicembre 2018, la dichiarazione del Consiglio dell’Unione europea n. 15213 ha recepito la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA, rinnovando l’invito all’adozione da parte degli Stati membri.
Numerosi Paesi europei ed extraeuropei, soprattutto sudamericani, hanno adottato, con diverse modalità, la definizione dell’IHRA; in Italia, l’adozione è stata sancita nella riunione del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.
In questi anni l’Italia, anche grazie al prezioso lavoro di documentazione e di sensibilizzazione svolto dal Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), ha operato per prevenire e reprimere le (crescenti) manifestazioni di antisemitismo, dotandosi di una Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, elaborata dal Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo approvata dall’IHRA. La Strategia contiene una serie di preziose indicazioni e raccomandazioni rivolte alle istituzioni, tra le quali l’invito a« valutare l’eventuale ampliamento delle norme del codice penale per coprire adeguatamente le motivazioni o finalità di discriminazione o di odio antisemita o pregiudizio antisemita », cui l’articolo 4 del disegno di legge prova a dare una prima risposta.
Dopo il terribile attacco terroristico del 7 ottobre 2023, compiuto dall’organizzazione terroristica Hamas con altri movimenti alleati della galassia terroristica islamista, come il Jihad islamico palestinese, i focolai di antisemitismo già presenti in tutta Europa (documentati per l’Italia dal CDEC e dall’Eurispes) si sono estesi e propagati sotto la veste di antisionismo, dell’odio contro lo Stato ebraico e del suo diritto a esistere e difendersi. La moltiplicazione di episodi antisemiti si è in parte fondata– analogamente a quanto purtroppo ancora succede per l’Olocausto– sul negazionismo delle violenze, soprattutto contro le donne e i bambini, perpetrate il 7 ottobre, e su un radicale rifiuto di Israele, che ripropone, proiettandolo sulla dimensione statuale, pregiudizi antisemiti ancora troppo diffusi.
La risposta delle democrazie occidentali è stata ferma e rassicurante. Anche le istituzioni italiane hanno reagito fermamente contro l’antisemitismo mascherato da antisionismo, la cui recrudescenza impone di rafforzare le difese disponibili, anche sul piano legislativo. Da questa esigenza, ormai ineludibile, nasce il presente disegno di legge, che è finalizzato ad adottare legislativamente la definizione operativa di antisemitismo del l’IHRA, declinando, sulla scia delle esemplificazioni formulate dalla stessa organizzazione, una serie di manifestazioni di antisemitismo che si traducono in fattispecie di reato punibili a norma della legislazione vigente. Il riferimento è, in particolare, agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in cui è stata trasfusa parte della cosiddetta « legge Mancino »; si richiamano però anche gli istituti della giustizia riparativa che, in questo ambito, possono avere una peculiare valenza morale e di esempio.
Il disegno di legge, che ha l’ambizione di porsi come una sorta di primo embrione di una normativa quadro nel contrasto all’antisemitismo e che potrà essere opportuna mente integrata nel corso dell’esame parlamentare, si compone di quattro articoli.


L’articolo 1 adotta integralmente la definizione dell’IHRA (comma 1).
Il comma 3 sviluppa il presupposto del comma 1, riferito alla Repubblica italiana, e il comma 4 prevede una sessione almeno biennale della Conferenza unificata sui temi del contrasto all’antisemitismo e sulla leale collaborazione tra tutti i livelli istituzionali.
L’articolo 2 prevede che i Ministeri competenti nel contrasto all’antisemitismo (difesa, giustizia, interno, istruzione e del merito e università e della ricerca) adottino iniziative di formazione iniziale e permanente del personale dedicate allo studio della cultura ebraica e israeliana e all’analisi di casi di antisemitismo.
In particolare, il comma 1 dispone che il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotti– entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge– una « Guida pratica di lotta contro l’antisemitismo », contenente informazioni sulla legislazione, indicazioni operative e modelli di verbali di denuncia da parte di vittime di atti di antisemitismo, in cui siano accuratamente definiti gli elementi costitutivi dei reati o delle circostanze aggravanti per motivi di antisemitismo.


Il comma 2 prevede l’istituzione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di corsi annuali di formazione per studenti sull’antisemitismo e sull’antisionismo.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che all’attuazione delle iniziative di formazione si provvede con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


L’articolo 3 demanda a un regolamento da adottare su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca, dell’interno e della giustizia, la definizione delle misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra tutte le istituzioni e le amministrazioni interessate, specificando, al comma 2, le sanzioni applicabili in caso di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione degli atti di antisemitismo da parte del personale preposto.

L’articolo 4, al comma 1 integra l’articolo 604-bis del codice penale con due ulteriori commi: il primo prevede che la pena della reclusione da due a sei anni (la stessa già prevista dal terzo comma dell’articolo medesimo) si applichi anche quando la propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondano in tutto o in parte sull’ostilità, sull’avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, sui loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione.

L’ultimo comma prevede un’aggravante: se l’offesa è recata con l’uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini, riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o la negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà.

Il comma 2 richiama gli istituti della giustizia riparativa, comunque già applicabili.

COMMENTO

Prima di tutto uno si chiede da dove nasca tutta questa necessità. Abbiamo oltre 1100 morti sul lavoro ogni anno, abbiamo il 10% della popolazione sotto la soglia di povertà (e mi fermo qui) e questo “fenomeno” tira fuori la lotta all’ostilità.

Secondo: quanti soldi possono aver dato a Gasparri?  Se Gasparri compone questi DDL a gratis allora vuol dire che viene pagato dall’Italia, ma lavora per Israele. A questo punto potrebbe chiedere asilo nella migliore democrazia mediterranea e farsi eleggere alla knesset. La terza possibilità è che Gasparri sia andato fuori di senno, che poi vista l’età potrebbe anche essere.

Terzo: uno odia Israele (io per esempio) e rischia 6 anni di carcere. Chi ammazza, con qualche attenuante, ne prende di meno. Rimane poi il fatto che il cittadino potrebbe odiare tutti, anche Gasparri, ma non Israele ed i suoi sodali.

Quarto: il giochetto è davvero miserabile. Si associa il semitismo al sionismo, ma per fare questo bisogna essere particolarmente ignoranti oppure ben bonificati.

Quinto: ci sarebbe quel “libretto” che si chiama (ancora) Costituzione, leggiamo un paio di articoli:

  • Art.3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
  • Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Quasi inquietante: “Il 6 dicembre 2018, la dichiarazione del Consiglio dell’Unione europea n. 15213 ha recepito la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA, rinnovando l’invito all’adozione da parte degli Stati membri.”. In pratica Israele pretende, IHRA informa, la UE ratifica e l’Italia si piega.

Quasi infine, sono semiti anche i Palestinesi, mentre il sionismo è una corrente politica che nulla ha a che vedere con l’Ebraismo. Questa “associazione”, sionismo-semitismo è di chiara matrice sionista perchè oramai, molta gente cominciava a capire che i sionisti sono una cosa e gli Ebrei un altra. Diciamo che le persone hanno cominciato a mangiare la “foglia” e quindi il prode “Gaspardo” corre in soccorso di Israele inserendo il divieto di critica al sionismo (che è poi Israele).

E pensare che i bravi israeliani hanno commesso una strage di italiani in Italia e spesso si facevano aiutare dai camerati di Ordine Nuovo. Una bella coppia, non c’è dubbio.

 


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